I montascale Otolift sono ausili per il superamento delle barriere architettoniche che se installati in abitazioni private, godono di importanti benefici fiscali. In particolare, dall’importo a carico del contribuente è possibile detrarre:
Di seguito alcune indicazioni per capire come usufruire di una di queste detrazioni, verificando in ogni caso con il proprio consulente fiscale, di avere i requisiti richiesti.
Ai montascale è applicata l’Iva agevolata al 4%, se l’acquirente è in possesso dei requisiti previsti ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche.
Il montascale Otolift
La legge di bilancio 2022 (legge 29 Dicembre 2022, n. 197) ha introdotto la nuova detrazione fiscale del 75% per l’eliminazione barriere architettoniche.
Sarà possibile scegliere se detrarre la spesa tramite la propria dichiarazione dei redditi in 5 anni, o cedere il credito a Otolift e avere uno sconto diretto in fattura sul prezzo di listino.
Tale detrazione può essere riconosciuta a tutti i contribuenti, senza fare alcuna distinzione tra soggetti Irpef e soggetti Ires.
L’agevolazione spetta non soltanto ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
Tale detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali tramite dichiarazione dei redditi.
Dopo l’emanazione del DL 34/2020, la detrazione del 110% è stata estesa anche all’eliminazione delle barriere architettoniche (art. 16 bis lettera e) del TUIR) a condizione che sia intervento “trainato”, occorre quindi la contestuale presenza di un intervento “trainante”.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:
La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.
Ogni ausilio per l’abbattimento delle barriere architettoniche, prevede, un limite massimo detraibile di € 96.000,00 per unità immobiliare, indipendentemente dal numero di proprietari o titolari. Il recupero fiscale è del 50% della spesa (da suddividere in 10 anni).
L’agevolazione è concessa a qualsiasi contribuente, residente e non, che effettua interventi di recupero edilizio su unità immobiliari possedute o detenute a titolo idoneo (uso, usufrutto, residenza, locazione, comodato), indipendentemente dal suo stato di salute.
Tutti i pagamenti relativi alla detrazione devono essere effettuati mediante bonifico bancario, con apposita procedura. Le relative fatture devono essere allegate alla dichiarazione dei redditi. Il 50% della spesa, suddiviso in 10 anni, verrà recuperato in base al registro fiscale del contribuente.
La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
Ha diritto alla detrazione del 19% chi ha una minorazione fisica, riconosciuta e certificata dalle A.S.L., chi ha fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap o chi ha sostenuto la spesa del montascale per familiari con esenzione ticket.
La procedura per il recupero fiscale del 19% è analoga a quella per le spese mediche. Il contribuente dovrà quindi conservare le fatture, e presentarle alla dichiarazione dei redditi.
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